L’Ispettorato Nazionale del Lavoro con una circolare del 6 Maggio torna ad occuparsi. della corretta interpretazione dell’art.1, comma 1175 della Legge 296/2006, che condiziona l’erogazione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale, al “rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
A parziale correzione di una precedente circolare del 25 Gennaio 2018, l’INL ha affermato che la normativa si intende rispettata a prescindere dal contratto collettivo applicato dalle parti, a patto che al lavoratore venga garantito un trattamento economico e normativo non inferiore a quello stabilito dai contratti siglati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
In sintesi, l’INL sostiene che il trattamento riconosciuto al lavoratore (la sostanza) debba prevalere il contratto collettivo applicato (la forma), fermo restando che le condizioni economiche e normative della contrattazione settoriale di riferimento rappresentano comunque il minimo inderogabile dalle parti.
Nella valutazione di equivalenza tra i diversi contratti, non si potrà tenere conto “di quei trattamenti previsti in favore del lavoratore che siano sottoposti, in tutto o in parte, a regimi di esenzione contributiva e/o fiscale (come ad es. avviene per il c.d. welfare aziendale)”.
Infine, l’INL sottolinea come “lo scostamento dal contenuto degli accordi e contratti collettivi stipulati da organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale determinerà la perdita di eventuali benefici normativi e contributivi fruiti”.